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STATUTO |
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Libera
Associazione
STATUTO -
REGOLAMENTO
ART. 1 COSTITUZIONE Il giorno 4 ottobre 1996 viene costituita in Bolzano la "Libera Associazione AMICI DEL CUORE" come risulta dall'Atto Costitutivo.
ART. 2 SCOPI L'Associazione non ha finalità di lucro e non fa discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza. Per contro favorisce ogni forma di solidarietà e di aiuto morale fra i Soci e promuove oltre alle attività fisiche prescritte anche iniziative di carattere culturale e ricreativo.
ART. 3 ORGANI Gli Organi dell'Associazione sono: a) L'Assemblea dei Soci; b) N Consiglio Direttivo; c) Il Presidente.
ART. 4 SOCI - (DOVERI E DIRITTI)
I Soci possono essere «Effettivi» od Aggregati" così come definiti dall'Atto Costitutivo al punto 3).
Doveri: Tutti i Soci sono tenuti:
Diritti: Tutti i Soci possono partecipare alle attività svolte ed alle Assemblee ma solo i Soci effettivi hanno diritto di voto. I Soci Aggregati sono ammessi a svolgere le attività fisiche fino a ché esigenze di spazio, di numero o di altra natura lo consentono.
ART. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO ED ASSEMBLEA DEI SOCI Il Consiglio Direttivo è strutturato secondo lo schema risultante dal punto 4) dell'Atto Costitutivo ed al suo interno distribuisce le cariche sociali. L'Assemblea dei Soci si riunisce, di nonna, una volta all'anno. La sua convocazione avviene mediante comunicazione affissa nei luoghi di abituale ritrovo almeno 8 giorni prima della data fissata. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ogni tre anni.
ART. 6 QUORUM DELIBERATIVO Le delibera sia dell'Assemblea dei Soci che del Consiglio Direttivo, vengono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti (50%+1).
ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto nel presente Statuto-Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
Bolzano 4 ottobre 1996 |