STATUTO

 

Libera Associazione
AMICI DEL CUORE

 

STATUTO - REGOLAMENTO
(vedi atto costitutivo)

 

 

ART. 1 COSTITUZIONE

Il giorno 4 ottobre 1996 viene costituita in Bolzano la "Libera Associazione AMICI DEL CUORE" come risulta dall'Atto Costitutivo.

 

ART. 2 SCOPI

L'Associazione non ha finalità di lucro e non fa discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza. Per contro favorisce ogni forma di solidarietà e di aiuto morale fra i Soci e promuove oltre alle attività fisiche prescritte anche iniziative di carattere culturale e ricreativo.

 

ART. 3 ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono: a) L'Assemblea dei Soci; b) N Consiglio Direttivo; c) Il Presidente.

 

ART. 4 SOCI - (DOVERI E DIRITTI)

 

I Soci possono essere «Effettivi» od Aggregati" così come definiti dall'Atto Costitutivo al punto 3).

 

Doveri:

Tutti i Soci sono tenuti:

  • a corrispondere bimestralmente una Quota che sarà commisurata all'ammontare delle sole spese vive sostenute dall'Associazione per lo svolgimento delle attività istituzionali;

  • a dichiarare esplicitamente, per iscritto, che il Consiglio Direttivo e l'Associazione come tale restano sollevati da ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dalle attività svolte;

  • all'osservanza del presente Statuto-Regolamento, delle delibere Assembleari e del Consiglio Direttivo.

  • I soli Soci Effettivi devono inoltre autocertifcare di aver completato un programma di riabilitazione o di essere in possesso della prescrizione medica per lo svolgimento delle attività fisiche così come specificato al punto 3) dell'Atto Costitutivo.

 

Diritti:

Tutti i Soci possono partecipare alle attività svolte ed alle Assemblee ma solo i Soci effettivi hanno diritto di voto. I Soci Aggregati sono ammessi a svolgere le attività fisiche fino a ché esigenze di spazio, di numero o di altra natura lo consentono.

 

ART. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO ED ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Consiglio Direttivo è strutturato secondo lo schema risultante dal punto 4) dell'Atto Costitutivo ed al suo interno distribuisce le cariche sociali. L'Assemblea dei Soci si riunisce, di nonna, una volta all'anno. La sua convocazione avviene mediante comunicazione affissa nei luoghi di abituale ritrovo almeno 8 giorni prima della data fissata. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ogni tre anni.

 

ART. 6 QUORUM DELIBERATIVO

Le delibera sia dell'Assemblea dei Soci che del Consiglio Direttivo, vengono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti (50%+1).

 

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto-Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

 

Bolzano 4 ottobre 1996